Nota: le linee guida nazionali sono oggetto di aggiornamento ogni sei mesi, le seguenti faq seppure generalmente affidabili devono essere revisionate. Raccomandiamo quindi di verificarne la congruità consultando le linee guida inviate ad ogni iscritto via posta elettronica.
Le seguenti Faq cercano di dare le prime semplici indicazioni e orientamenti in relazione all’aggiornamento e allo sviluppo professionale continuo, obbligatorio per esercitare la nostra professione.
Ogni Faq non può considerarsi completamente esaustiva ed ha un riferimento normativo, relativo al Regolamento ministeriale pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n.17 del 15/09/2013 e alle relative Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale e a cui l’Ordine si attiene.
Dopo una prima lettura delle Faq, invitiamo gli iscritti a consultare con attenzione anche tali documenti, che l’Ordine offre disponibili on-line nella sezione dedicata alla normativa.
AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSORALE CONTINUO
Il periodo dell’attività e di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale e coincide con quello solare. Regolamento art.6 c.1
L’unità di misura base dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un’ora di formazione. Regolamento art.6 c.2
L’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 90 (60 nel primo triennio) crediti formativi professionali. Regolamento art.6 c.3
Un minimo di 20 (10 nel primo triennio) crediti annuali. Linee Guida punto 4
L’iscritto all’albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del Regolamento, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo e per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. Regolamento art.1 c.3
Almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno devono essere derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. Regolamento art.6 c.3
Gli Ordini favoriscono l’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti, realizzando eventi formativi, limitando la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese vive sostenute. Linee Guida punto 1
ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Si, attenendosi alle procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti.Linee Guida punto 6.3
Sì, considerato che l’ammissione è riservata ad un numero ristretto di partecipanti e che la durata è variabile da uno a tre anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta l’acquisizione di n° 15 crediti formativi per ogni anno di corso riconoscibili a posteriori dopo avere sostenuto l’esame finale. Linee Guida punto 5.3
Si, ad eccezione degli organi eletti, ai membri delle commissioni, gruppi di lavoro e commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali spetta 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali. Linee Guida punto 5.4
No, i crediti formativi vengono attribuiti solo per attività di docenza ad eventi formativi promossi dall’Ordine. Linee Guida punto 5.4
No, i crediti formativi vengono attribuiti solo per attività di docenza ad eventi formativi promossi dall’Ordine. Linee Guida punto 5.4
Si, agli iscritti che svolgono attività di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall’Ordine spetta 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali. Linee Guida punto 5.4
Si, le visite documentate a mostre, fiere ed altri eventi assimilabili afferenti alle aree tematiche della formazione (Linee Guida punto 3) garantiscono 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di 5 cfp annuali. Linee Guida punto 5.5
Si, monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini territoriali garantiscono 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali. Linee Guida punto 5.4
Sì, viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Fondazioni di Ordini territoriali garantiscono 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali. Linee Guida punto 5.4
Si, gli Ordini territoriali possono promuovere attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo interdisciplinari di concerto con altri Ordini e Collegi professionali; i programmi di tali attività saranno validati, con garanzia di uniformità di attribuzione in base alle convenzioni che verranno stipulate. Regolamento art.7 c.1
Si, è competenza del CNAPPC validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all’estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. Linee Guida punto 6.5
ESONERI
Sì, l’obbligo formativo viene ridotto di 20 CFP complessivi nel triennio. Linee Guida punto 7 lettera a)
Si, L’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale. Linee Guida punto 7 lettere b) e c)
ASSENZA DELL'OBBLIGO
Si, gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all’autorizzazione dell’Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi. Linee Guida punto 5.6
Si, la formazione è obbligatoria, sono oggetto di esonero, su richiesta motivata e documentata solo i casi indicati nelle Linee Guida al punto 7
Si, la formazione è obbligatoria, sono oggetto di esonero, su richiesta motivata e documentata solo i casi indicati nelle Linee Guida al punto 7
No, se ciò presuppone l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi. Linee Guida punto 7
Si, la formazione è obbligatoria, sono oggetto di esonero, su richiesta motivata e documentata solo i casi indicati nelle Linee Guida al punto 7
No, se ciò presuppone l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi. Linee Guida punto 7
No, se è già stato compiuto il 70 anno di età. Linee Guida punto 7
No, se l’iscritto ha più di 20 anni di iscrizione all’albo. Linee Guida punto 7
SANZIONI
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare. Linee Guida punto 8
È prevista la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale. Linee Guida punto 8
CNS
La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è un dispositivo smart card contenente un certificato digitale di autenticazione personale, che consente l’identificazione certa di un utente in rete, assicurando l’autenticità delle informazioni.
La smart card viene corredata di un certificato di firma digitale, necessario per la sottoscrizione di documenti elettronici con valore legale,
Può essere emessa anche per cittadini stranieri (Comunità Europea).
I portali che consentono l’interazione telematica tra cittadini e PP.AA., mediante autenticazione con CNS sono sempre più numerosi, ne riportiamo alcuni:
- agenzia delle entrate
- processo civile telematico
- impresa in un giorno
- registro delle imprese
- INPS
- INAIL
- SISTRA
La CNS emessa dal Consiglio Nazionale APPC, è in formato “smart card”,ha l’aspetto e le dimensioni di una normale carta di credito, i contenuti digitali sono alloggiati in un chip, è inoltre presente un’antenna per l’uso della tecnologia "contactless" che permette, con adeguati lettori, di utilizzare il dispositivo come badge.
Oltre a contenere i propri dati anagrafici e la foto, riporta le informazioni previste dal R.D. 2537/1925 e dal D.P.R. 2001 n. 328/2001 (Sezione, Settore, Data e Numero d’iscrizione) qualificando quindi la propria iscrizione all’Ordine.
Sul chip sono presenti due certificati distinti: il Certificato Digitale di Autenticazione CNS (firma generica) e il Certificato Qualificato di Firma Digitale (firma non ripudiabile avente valore legale).
I certificati della CNS hanno una durata di 36 mesi dall’emissione, trascorsi i quali occorre rinnovarli con una semplice pratica amministrativa dal costo contenuto. Salvo cambiamenti della Legge in vigore, non sarà necessario il cambio di smart card, ma solo il suo aggiornamento.
Una volta scaduta, la firma digitale non è più rinnovabile. Si consiglia pertanto di attivare la procedura di rinnovo per tempo prima della scadenza del termine di validità. In caso contrario è necessario richiedere l’emissione di una CNS con la nuova firma digitale.
La CNS viene fornita gratuitamente dall’Ordine oppure può essere acquistata dall’iscritto in kit con software e lettore attraverso una convenzione con Aruba.
Per ottenerla gratuitamente è necessario aderire agli ordini massivi che l’Ordine promuove periodicamente, per cui è stato predisposto un modulo on-line.
Per ottenerla è necessario aderire nuovamente ad un ordine massivo ripetendo la procedura.
La CNS deve essere in ogni caso ritirata fisicamente presso l’Ordine di appartenenza che ne valida i contenuti, è sempre possibile acquistare per proprio conto un kit CNS+firma digitale integrato anche con software e lettori di Aruba.
Una volta ricevuto riscontro via e-mail che la CNS è disponibile presso l’Ordine, l’iscritto deve ritirarla di persona (non sono possibili deleghe) producendo un documento di identità valido.
Tale procedura è necessaria in quanto la CNS è un documento di riconoscimento, quindi la consegna deve avvenire mediante il “riconoscimento certo” del titolare.
Non è possibile. Per l’identificazione è necessario verificare il documento in originale.
Tale procedura è necessaria in quanto la CNS è documento di identità è quindi la consegna deve avvenire mediante il “riconoscimento certo” del titolare.
Non è possibile. L’identificazione avviene fisicamente.
Tale procedura è necessaria in quanto la CNS è documento di identità è quindi la consegna deve avvenire mediante il “riconoscimento certo” del titolare.
In caso di furto o smarrimento è obbligatoria la denuncia presso gli uffici di P.S. dandone comunicazione all’Ordine.
No, la tessera va restituita in caso di cancellazione dall’albo ovvero di trasferimento in quanto i dati professionali riportati non sono più validi.
CNS USO COME DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
La CNS è un documento di riconoscimento perché ha le caratteristiche di cui al D.P.R. 445/2000: ovvero riporta la fotografia del titolare, è rilasciata da una pubblica amministrazione italiana (l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trieste), ha un supporto magnetico e informatico, consente l’identificazione personale del titolare (mediante i dati attestati dal consiglio dell’Ordine).
Si, limitatamente ai voli nazionali.
Solo in alcuni casi, è consigliabile rivolgersi alla Polizia di Stato.
No, il colore della carnagione deve essere riconoscibile, invitiamo a prendere visione delle prescrizioni della Polizia di Stato
No, gli occhi devono essere riconoscibili, invitiamo a prendere visione delle prescrizioni della Polizia di Stato
No, il viso deve essere riconoscibile, invitiamo a prendere visione delle prescrizioni della Polizia di Stato
No, la foto deve mostrare soltanto la persona ritratta mentre guarda l'obiettivo con un’espressione neutra e la bocca chiusa. Invitiamo a prendere visione delle prescrizioni della Polizia di Stato
FIRMA DIGITALE
Per l’utilizzo della firma digitale contenuta sulla CNS sono necessari i driver del chip della smart card, il software per la firma digitale e un lettore smart card con i relativi driver.
La pagina di assistenza web di Aruba chiarisce molti dubbi.
I driver per utilizzare la smart card con chip possono essere scaricati all’indirizzo web http://www.pec.it/Download.aspx.
Il chip può essere riconosciuto con facilità a vista, esaminandone il disegno.
Arubasign, il software per utilizzare la firma digitale può essere scaricato all’indirizzo web http://www.pec.it/Download.aspx.
Dal punto di vista pratico è possibile ma la firma digitale e la sua relativa password sono strettamente personali.
La normativa sulla firma digitale non prevede sanzioni per l’affidamento del dispositivo a un terzo, ma una serie di norme indicano chiaramente l’impossibilità di uso del dispositivo da parte di chi non ne sia il legittimo titolare (reato di falso), la questione risulta di particolare delicatezza in quanto la falsificazione di una firma autografa è dimostrabile mentre una firma digitale è sempre “vera”. La prova contraria può essere difficilissima, se non impossibile.
Il codice PUK si trova sulla scratch card consegnata al momento del rilascio della smart card.
Se è stato perso il PUK la firma digitale sulla Smart Card è inutilizzabile e non può essere rinnovata. Sarà quindi necessario richiedere l’emissione di una nuova firma.
LETTORE
Non è necessario, la Regione Friuli Venezia Giulia ha già provveduto negli anni scorsi a dotare i propri cittadini di lettore smart card BIT4ID per l’utilizzo della carta regionale dei servizi.
Se è già installato non servono altri driver per il lettore, altrimenti è possibile scaricare i driver del lettore BIT4ID all’indirizzo web https://www.pec.it/download-software-driver.aspx.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prevede la distribuzione gratuita di un lettore di smart card per ogni nucleo familiare che ne faccia richiesta. Il lettore di smart card può essere richiesto agli sportelli URP della Regione.
In generale per l’utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi è necessario avere un lettore per smart card formato standard (tessera) compatibile con i seguenti standard di mercato: ISO 7816 1-4, 8, 9,(communication protocol T=1 o T=0).
Aruba mette a disposizione diversi dispositivi, il lettore Arubakey o i lettori standard.
ASSISTENZA
Si, l’assistenza di Aruba dedicata al CNAPPC è la seguente: assistenza@archiworldpec.it; 057505.00.13
SERVIZI DI AWN
I servizi di AWN non sono ancora operativi, tuttavia suggeriamo a chi non dispone già del proprio account AWN di registrarsi.
