MODULISTICA:
richiesta di esonero
modulo autocertificazione crediti
Il Regolamento per l’aggiornamento professionale è stato approvato dal Ministero e di seguito il CNAPPC ha elaborato le Linee Guida. Invitiamo tutti gli iscritti a prendere visione di questi due documenti che sono disponibili al seguente link Linee Guida 2024
Di seguito riportiamo come estratto i punti più importanti del regolamento e delle nuove Linee Guida aggiornate al 1 gennaio 2024.
Crediti formativi obbligatori (cfp)
60 cfp complessivi nel triennio, di cui almeno 12 cfp obbligatori in materia di discipline ordinistiche.
In ogni caso eventuali crediti maturati in eccesso, questi possono essere riportati nel triennio successivo nel limite massimo di 40 crediti. Gli eventuali crediti eccedenti in deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità della professione, verranno riportati al triennio successivo come CFP su temi della Deontologia, ma con un massimo di 8 CFP.
Per i neo-iscritti l’obbligo parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine.
In caso di reiscrizione entro 5 anni il debito pregresso va saldato; ai professionisti reiscritti viene riconosciuto un esonero di 6 mesi solo se la reiscrizione avviene nel secondo semestre dell’anno solare. In caso di reiscrizione oltre 5 anni l’obbligo formativo va considerato per l’intero triennio senza esonero alcuno e senza riporto del debito pregresso.
Aree oggetto dell’attività formativa
1. architettura;
2. gestione della professione;
3. deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione;
4. paesaggio;
5. conservazione;
6. pianificazione.
DIPENDENTI
Si premette che, NON possono essere esonerati dall’obbligo formativo tutti i dipendenti (pubblici e privati) che:
– svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
– svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
– svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego)
DIPENDENTI PUBBLICI
Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d’intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti c.f.p..
DIPENDENTI PRIVATI
Parimenti, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali e il CNAPPC valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza.
ATTIVITÀ FORMATIVA ALL’ESTERO
È competenza dell’Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all’estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare all’Ordine territoriale tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l’attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell’attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l’attestato di frequenza.
L’Ordine territoriale, entro 60 gg dalla ricezione dell’istanza, provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le attuali Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell’operato degli Ordini territoriali in coerenza con l’art.2 comma g del Regolamento
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
I cfp acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell’iscritto nell’Albo Unico.
Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa nella piattaforma Portale Servizi, a registrare i cfp ottenuti per le seguenti attività/eventi formativi:
- corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVFF, acustica;
- le attività di cui al punto 5.3 linee guida;
- le attività/ eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere d), e), f) linee guida
- le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2 delle linee guida
L’iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve inviare contestualmente all’Ordine Territoriale un’autocertificazione di evidenzia legale unitamente a copia di documento di identità.
ISTANZE DI AUTOCERTIFICAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVA
I professionisti possono richiedere il riconoscimento di crediti formativi per alcune attività non erogate dall’Ordine, fino ad un massimo di 15 cfp a Triennio.
L’ Istanza va presentata esclusivamente attraverso la sezione Crediti formativi > Crea nuova istanza del proprio account sulla piattaforma Portale Servizi e verrà vagliata dal Consiglio dell’Ordine nei termini previsti dal Regolamento procedimenti amministrativi
Le attività sono le seguenti:
a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l’Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell’Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;
b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;
c. articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 CFP; articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale identificate da codici bibliografici (ISBN, ISSN, DOI): 2 CFP; per ogni monografia o altra pubblicazione di cui si risulta autori e identificate da codici bibliografici (ISBN): 4 CFP;
d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;
e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi), sempre per un limite totale di 15 cfp triennio;
f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio – 10 CFP per ogni menzione – 6 CFP per ogni partecipazione – 5 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali;
g. brevetti nell’ambito dell’architettura e del disegno industriale: 4 CFP per ogni riconoscimento;
h. attività non definite nei precedenti punti, nel rispetto dei principi delle presenti linee guida, individuate dai singoli Ordini Territoriali tramite motivata delibera che definirà i relativi CFP per ciascuna attività e le modalità di accreditamento (massimo 10 CFP nel triennio);
i. attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali previsti dell’art. 17.5 e 18.4 del DPR328/2001, 4 CFP per ogni attività svolta con un massimo di 12 CFP a triennio
ESONERI
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
- maternità, paternità e adozione, riducendo l’obbligo formativo di – 20 c.f.p. per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i 4 c.f.p. in materia di discipline ordinistiche;
- malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).
Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo.
Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).
L’esenzione, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.
Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma Portale Servizi (sezione Crediti formativi > Crea nuova istanza) al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo.
Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.
SANZIONI
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 137/2012 l’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.
L’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di disciplina, è tenuto all’avvio dell’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente nei confronti di coloro che non assolvono l’obbligo formativo, salvo i casi nei quali l’iscritto provveda ad adempiere i propri obblighi nel termine di sei mesi dalla scadenza triennale.
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI PROMOSSI DA TERZI
I soggetti che richiedono l’accreditamento di eventi formativi devono prendere visione del Regolamento accreditamento eventi formativi ed inviare le richieste almeno 20 giorni prima dell’evento alla e-mail: architetti@trieste.awn.it (si consulti la sezione dedicata del sito Richiesta patrocini e accreditamenti)